Una perspicua ed efficace pronunzia indagante sull’ubi consistam dell’atto politico: TAR Puglia (Bari) – Sentenza 18 maggio 2009, n. 1183.
La politicità dell’atto può essere desunta da un triplice ordine di elementi che tali atti debbono necessariamente e cumulativamente possedere: 1) elemento soggettivo, dal momento che essi debbono provenire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica; 2) elemento oggettivo, dovendo detti atti riguardare la costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione, dal momento che essi risultano espressione della funzione di direzione ed indirizzo politico, e che coinvolgono i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali; 3) libertà nella scelta dei fini, ovverosia una scelta svincolata da obiettivi prefissati e rimessa alla determinazione sovrana – sottratta a qualsiasi controllo che non sia parimenti politico – dell’autorità.
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