Il criterio scientifico, nel determinare il nesso di causalità, deve tener conto delle resistenze, difese e condizioni individuali. Cassazione penale, sezione V, 26 marzo 2009, 13388.

L'uso di leggi statistiche nel giudizio controfattuale è legittimo se la loro validità è riconosciuta e consente il conseguimento di risultati razionalmente credibili, quando la probabilità dell'evento, come è massima d'esperienza, è affidata alla resistenza individuale di chi si trovava esposto al contagio, e dipende non solo dalle condizioni topiche dei tessuti esposti all'azione intrusiva, ma anche dalla efficacia delle difese immunitarie del leso, di modo che la validità della legge scientifica resta confermata, anche se il contagio non sempre segue il contatto fisico non protetto, che tuttavia costituisce l'ineludibile antecedente logico-causale le volte in cui, la trasmissione dell'infezione si verifica.
Fa parte del criterio scientifico in esame la diversa reazione, secondo le resistenze e difese individuali, di chi venga esposto a contagio.
Ma, dalla constatazione che non tutti gli esposti a contagio si ammalano, non può certo trarsi l'implicazione che deve revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso di condizionamento tra condotta ed evento nei casi in cui il contagio si verifica, perché nella valutazione deve prevalere il giudizio controfattuale.
Diverso sarebbe invece il rilievo della probabilità nei casi in cui venissero in considerazione condotte omissive (ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27 dell'11.9.02)

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