Il danno e l’occupazione “usurpativa” - CGA, Sez. Giurisdizionale - sentenza parziale 18 febbraio 2009 n. 51.
E’ inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’appellato con semplice memoria, nel caso in cui sulla questione della giurisdizione si sia formato un "giudicato implicito", conseguente all’accoglimento, nel merito, delle domande proposte in primo grado dall’appellante.
Sussiste la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge TAR e nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 80/1998 (cognizione delle domande risarcitorie "conseguenziali", prima ancora che nell’articolo 53 del testo unico dell’espropriazione e nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998), nel caso di azione di risarcimento dei danni proposta dal proprietario a seguito dell’annullamento in s.g. della dichiarazione di p.u..
Dall'ambito dell'occupazione appropriativa devono essere esclusi i comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini. In tali vicende, definite di occupazione usurpativa, non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A., donde il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato o il risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale.
Nei casi di occupazione "usurpativa", il privato conserva la proprietà del bene, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera pubblica e può quindi chiedere la restituzione dell'area illegittimamente occupata dalla P.A., anche se su di essa insiste un'opera pubblica. Tuttavia, per assicurare effettività e pienezza di tutela, deve ammettersi che l’interessato possa optare per il risarcimento monetario, rinunciando alla restituzione del bene ed è pertanto in tale momento che si realizza la "perdita" del valore del diritto di proprietà, derivante da una scelta conseguente, comunque, all’illecito perpetrato dall’Amministrazione.
A seguito dell’annullamento in s.g. della dichiarazione di p.u., per la determinazione del valore venale dell’immobile, necessaria per il risarcimento dei danni, non può farsi riferimento alla data di ultimazione dell’opera pubblica insistente sul suolo, ma occorre considerare la data di emanazione dell’atto di acquisizione coattiva dell’immobile, oppure, in mancanza, quello in cui il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, "abbandona" il proprio diritto di proprietà in favore dell’Amministrazione. Infatti, nei casi di occupazione "usurpativa" nonchè nei casi di acquisizione sanante, di cui all’art. 43 del T.U. espropriazione, il risarcimento deve essere commisurato al valore del bene nel momento in cui il proprietario "perde" il proprio diritto sulla cosa.
Nel caso di occupazione usurpativa, il valore monetario del bene deve essere rivalutato tenendo conto degli interessi "moratori" di cui all’art. 43, comma 6, del T.U. espropriazione per p.u.; tale articolo, infatti, seppure riferito al provvedimento di acquisizione sanante, assume portata generale (trattandosi, del resto di disposizione non completamente innovativa, corrispondente anche ad un consolidato indirizzo interpretativo giurisprudenziale) e, pertanto, deve trovare applicazione anche nei casi in cui la richiesta risarcitoria (con effetti abdicativi della proprietà) sia formulata dall’interessato.
L’art. 35, 2° comma, del decreto legislativo n. 80/1998, che, in un’ottica di accelerazione e di semplificazione processuale, consente al Giudice amministrativo di limitarsi a fissare i criteri di determinazione del danno, demandando all’Amministrazione il compito di offrire al danneggiato una somma fissata mediante l’applicazione di tali canoni, non è utilizzabile nel caso in cui sussista un contrasto fra le parti in ordine alle stesse modalità di calcolo delle voci di danno; in tali ipotesi è necessario invece disporre un’apposita istruttoria tecnica (alla stregua del principio nella specie, sussistendo un contrasto tra privato e P.A. per le modalità di calcolo della voci di danno ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile, è stato ritenuto indispensabile l’espletamento di apposita consulenza tecnica di ufficio).
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