Ipotesi speciale di silenzio assenso – Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 29 dicembre 2008 n. 6591.

1. L’art. 28, comma 1, della L. reg. Lazio n. 29 del 1997 (il quale prevede che "Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla-osta dall'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge n. 394/1991"), contempla una speciale forma di silenzio-assenso, prevista a livello statale dall’art. 13 della legge n. 394/1991, che non è stata implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore della riforma della legge n. 241/90 operata dalla l. n. 80/2005.

2. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 80 del 2005, ha inteso generalizzare l’istituto del silenzio-assenso, rendendolo applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l’applicazione delle ipotesi di denuncia di inizio attività, regolate dal precedente art. 19. Rispetto a tale generalizzazione il comma 4 dello stesso art. 20 ha introdotto alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente, che riguardano non già l’impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, ma l’inapplicabilità della regola generale dell’art. 20, comma 1.

3. L’istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/90, non può applicarsi in modo automatico alle materie indicate dal comma 4 dello stesso articolo, ma ciò non impedisce al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche, aventi ad oggetto il silenzio-assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall’ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali. Eventuali previgenti disposizioni restano, quindi, in vigore, dato che l’art. 20, comma 4, cit. non impedisce l’introduzione di norme speciali, dirette a prevedere il silenzio assenso anche nelle materia menzionate dallo stesso comma.

4. Come ritenuto dal Giudice delle leggi, in linea di principio al legislatore non è affatto precluso sul piano costituzionale - nell'ambito delle diverse fasi di abilitazione di lavori edilizi - la qualificazione in termini di silenzio-assenso del decorso del tempo entro il quale l'Amministrazione competente deve concludere il procedimento e adottare il provvedimento.

5. Debbono considerarsi costituzionalmente illegittime solo le leggi che prevedono il silenzio-assenso in procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e dall’inclusione di specifiche valutazioni in materia ambientale, per le quali è richiesto un pronunciamento espresso, quali quelle in materia di tutela idrogeologica e paesaggistica.

6. Nel caso in cui si sia formato un silenzio-assenso su di una istanza, una volta decorso il relativo termine, l’unica possibilità di intervento per la P.A. è legata all’adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, il quale è condizionato alla sussistenza degli specifici presupposti richiesti dalla stessa noma; è pertanto illegittimo un provvedimento che, dopo la formazione del silenzio-assenso, ha provveduto sull’istanza, respingendola, nel presupposto della non applicabilità del silenzio-assenso.

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