I confini della fattispecie di peculato: rapporti con la truffa e con l’abuso d’ufficio. Corte di Cassazione Sez. VI, 26 agosto 2008, n. 34157.

1) In tema di abuso d'ufficio, la norma di cui al primo comma dell'art. 97 della Costituzione (secondo la quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), non ha carattere precettivo ed ha valore meramente programmatico, sicché tali principi, per il carattere generale che li distingue, non sono idonei da soli a costituire oggetto della violazione che può dar luogo alla integrazione del reato previsto dall'art. 323 cod. pen..
2) La violazione normativa, rilevante alla stregua dell'art. 323 c.p., deve essere correlata soltanto a quelle disposizioni dotate di uno specifico contenuto prescrittivo, la cui trasgressione vada ad incidere su posizioni soggettive sostanziali. Di conseguenza vanno escluse dall'area della punibilità:
a) l'inosservanza di norme meramente programmatiche, prive di immediata portata precettiva, quale quella appunto prevista dall'art. 97 Cost.;
b) le norme procedurali destinate a svolgere la loro funzione solo all’interno del procedimento, senza incidere in modo diretto o mediato sulla c.d. fase decisoria di composizione del conflitto di interessi materiali oggetto della valutazione amministrativa.
Questo significa che la norma violata deve essere tanto intrinsecamente dotata di un sufficiente livello di significatività sul piano del disvalore criminale quanto specificamente orientata a vietare il comportamento sostanziale del soggetto pubblico ed avere un qualche riflesso sul contenuto dispositivo della determinazione finale a ciò non bastando la mera violazione di un principio di carattere generale.
3) Mentre nel delitto previsto dall'art. 314 cod. pen. la condotta consiste nell'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione - nella figura criminosa di abuso d'ufficio (di carattere sussidiario), prevista dall'art. 323 cod. pen., la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso.
4) I criteri differenziali tra peculato e truffa sono dati dal fatto che il primo delitto presuppone che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui.

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