Concussione: differenza con la corruzione e con la truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. Cassazione penale, Sez. VI, SEZ. VI, sentenza 10 luglio 2008, n. 28736.

1) Il discrimine tra concussione o corruzione non può essere rinvenuto né in base al criterio dell'iniziativa, né a quello della conformità o contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto o ingiusto, cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza. Il vero elemento discriminante tra le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale: se tale posizione risulta viziata da "vis compulsiva" per prevaricazione di quest'ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può direttamente trarre.

2) Mentre nella corruzione il rapporto tra le volontà dei soggetti è paritario e implica la libera convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito - abuso come frutto dell'accordo erogatorio - ai danni della P.A., nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva, che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alla ingiuste pretese del primo -abuso diretto ad ottenere l'erogazione.

3) Il reato di concussione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità delle azioni, poste in essere dall'agente, per cui si ha concussione quando l'abuso della qualità assume preminente incidenza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo dell'ingiusta prestazione, che egli sa non dovuta, mentre si ha truffa aggravata, quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, il quale viene convinto ad offrire una prestazione che egli crede dovuta.

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