Risarcimento dei danni e causalità. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza 9 giugno 2008 n. 2751.
Anche nel processo amministrativo, in sede di esame della domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, trova applicazione la distinzione, di derivazione tedesca, tra causalità materiale o di fatto, e causalità giuridica: la prima, regolata dagli artt. 40 e 41 c.p., è interna al fatto e serve ad imputare al responsabile l’evento lesivo; la seconda, regolata dall’art. 1223 c.c., è esterna al fatto e la sua funzione è quella di stabilire l’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile. I due profili spesso si confondono, ma la distinzione è netta ove si consideri che la seconda fase, quella della causalità giuridica, presuppone già risolto il problema dell’imputazione dell’evento lesivo e concerne solo la determinazione del danno da porre a fondamento del calcolo del danno risarcibile.
Deve ritenersi risarcibile il c.d. "danno curriculare", che consiste nel pregiudizio subito dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell’Amministrazione. L’interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un'impresa, va, infatti, ben oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé, e al relativo incasso; alla mancata esecuzione di un'opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara.
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