Comodato: la Cassazione fa il punto in tema di comodato a termine e riconosce una forma di comodato atipico. Nota a Cassazione – Sezione terza – sentenza 11 marzo – n. 8548 e Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 marzo 2008, n. 6678
Cassazione – Sezione terza – sentenza 11 marzo – n. 8548.
1) È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam.
2) L'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni.
3) Nell'ipotesi di comodato a termine , quale è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.
Il caso deciso.
Con citazione notificata il 14.12.1998 Nicolino M., G. M. e F. R. proponevano appello davanti al tribunale di Latina avverso la sentenza n. 68/1998, con cui il pretore di Fondi aveva rigettato la domanda di rilascio di un appartamento sito in Fondi, avanzata dagli appellanti nei confronti della rispettiva zia e cognata P. M..
Il Tribunale, con sentenza depositata il 29.7.2003, in riforma dell'appellata sentenza, accoglieva la domanda e condannava P. M. al rilascio in favore degli appellanti dell'appartamento in questione.
Riteneva il Tribunale che, con la scrittura privata intervenuta tra i fratelli V., D. e B. M. (quest'ultimo dante causa degli attori), in data 1.12.1968, con la quale essi dividevano un bene comune, i predetti disponevano che la madre e la sorella (finché nubile) avevano il diritto di abitazione "vita natural durante" in due stanze e contiguo bagno; che tanto integrava una donazione del diritto reale di abitazione e, quindi, nulla per difetto di forma, mancando l'atto pubblico, con la presenza di testi.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. P., che ha anche presentato memoria. Resistono con controricorso M. Nicolino, M. G. e R. F.
La questione.
Il contratto con cui si concede in godimento un appartamento destinandolo ad abitazione per tutta la vita del comodatario costituisce un comodato a termine?
La soluzione della Corte di Cassazione.
La Corte, collocandosi nel solco di un orientamento pressochè pacifico, risponde positivamente alla questione, sostenendo che la fattispecie integra gli estremi di un contratto di comodato certo nell'an ma incerto nel quando.
Analogamente a quanto previsto a favore del comodante dagli artt. 1804 comma terzo, 1809 comma secondo e 1811 c.c. La corte fa, tuttavia, salvo il diritto di recesso ivi contemplato anche a favore degli eredi del comodante.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 12 marzo 2008, n. 6678.
1) Quando in un contratto di comodato immobiliare le parti prevedono che la restituzione dell'immobile da parte del comodante debba avvenire nel caso che il comodante ne abbia necessità, il contratto si connota come una figura atipica, che non è riconducibile né al modello legale del comodato a termine, né a quello del comodato senza limitazione di durata, quali espressi rispettivamente nelle norme dell'art. 1809 e 1810 c.c..
2) Il comodato è, invece, da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811 e salvo che un termine non risulti altrimenti in relazione all'uso pattuito), ma, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile che, evidentemente, sia incompatibile con il protrarsi del godimento, e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata.
Il caso deciso.
C. S. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico complesso motivo, contro W. S., C. C., R. C. e S. C. nella qualità di eredi di R. C., avverso la sentenza del 22 marzo 2006, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello (principale da lui proposto avverso la sentenza di primo grado) - con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di condanna del de cuius al rilascio di un terreno e di un locale detenuti in comodato - ed ha, inoltre, parzialmente accolto l'appello incidentale dei detti eredi in ordine alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, confermando, invece, la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento danni. Al ricorso hanno resistito gli intimati con controricorso, nel quale hanno svolto un motivo di ricorso incidentale. Essendo i ricorsi soggetti alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal d.lgs. n. 40 del 2006 è stata predisposta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e di essa è stata data rituale notificazione alle parti e comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte. Le parti, a seguito della notificazione della relazione, hanno depositato memoria.
La questione.
Come qualificare giuridicamente il contratto di comodato nel quale sia pattuito,ex art. 1322 c.c., l'obbligo di restituzione in presenza di una necessità del comodante? Comodato a tempo determinato e precisamente con termine di scadenza certus an incertus quando o come comodato precario?
La soluzione della Corte di Cassazione.
Con una soluzione innovativa la Suprema Corte introduce un tertium genus di comodato. Trattasi di un comodato concepito senza determinazione di tempo, dunque atipico, non rientrando nelle previsioni codicistiche inerenti il comodato a termine, art. 1809 c.c., o quello a tempo indeterminato, ex art. 1810 c.c.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.