Simulazione e limitazioni alla prova testimoniale per l’erede: la donazione che non rispetti i requisiti formali richiesti dalla legge notarile non costituisce negozio illecito. Cassazione – Sezione II civile – sentenza 10 gennaio – 14 marzo 2008, n. 7048.
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota. La simultanea proposizione delle azioni di simulazione e nullità, in quanto volte nel loro complesso a far riapparire nel patrimonio del de cuius il bene oggetto della liberalità, non può di per sé sola portare ad escludere l'applicabilità dei limiti probatori della simulazione nel giudizio svolgentesi tra le parti del negozio assunto come simulato e ciò sia perché in tale giudizio l'unico vizio deducibile onde beneficiare dell'esonero dai detti limiti è l'illiceità e non la nullità del negozio dissimulato, sia perché la questione di nullità del negozio dissimulato per un vizio ad esso proprio può logicamente essere esaminata solo ove sia già intervenuto l'accertamento della simulazione del negozio apparente e della consequenziale sussistenza di quello dissimulato, onde le domande di simulazione e di nullità non possono essere considerate nel loro complesso e la decisione sulla simulazione non può essere influenzata, neppure in relazione all'ammissibilità o meno di determinati mezzi istruttori, dalla considerazione che il negozio dissimulato possa poi, con successivo ed autonomo capo di decisione, essere riconosciuto invalido, così determinandosi la riacquisizione del bene al patrimonio ereditario ed indirettamente giovando al legittimario eventualmente leso nella quota di riserva. Agli effetti dell'art. 1417 c.c, l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime per cui è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioè l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento. La illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell'art. 1417 c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all'intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto.
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