La Cassazione e la nozione europea di legalità penale: il percorso interpretativo ed evolutivo della confisca prevista per il reato di lottizzazione abusiva. Cassazione penale sez. III, 19 maggio 2009-24 luglio 2009, n. 30933.
La CEDU "esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato". Tuttavia, le argomentazioni svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non portano a concludere che, per disporre la confisca prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 3, il soggetto al quale la res appartiene debba essere necessariamente "condannato". Infatti, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva può essere accertata in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
L’ art. 31, lett. b), n. 2), della legge comunitaria n. 34/2008, prevede la possibilità di confisca obbligatoria "nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato".
Quindi, nel caso di reato di lottizzazione abusiva, se il giudice deve disporre la confisca in caso di reato estinto per intervenuta prescrizione, tuttavia, anche in tal caso, l'applicazione della misura presuppone pur sempre che sia stata accertata in concreto la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi: non solo quello oggettivo ma anche quello soggettivo.
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