Lodo Mondadori e causalità giuridica. Quando nel “gioco dei dadi” il giudice non crede al caso.Tribunale di Milano X sezione civile, sentenza n.11786 del 3.10.2009 , G.U. Dott. Raimondo Mesiano.

La causalità civile (momento strutturale dell’accertamento della responsabilità a cui segue quello funzionale del contenuto della stessa) obbedisce alla logica del "più probabile che non".
L’accertamento logico deduttivo dell’interprete si dipana lungo una sistematica discendente: la causalità materiale penale ( più rigorosa e orientata alla quasi certezza ovvero altro grado di credibilità razionale); la causalità civile "ordinaria" (attestata sul versante della probabilità relativa o "variabile" e caratterizzata, specie in ipotesi di reato, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale,  come "serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità" ecc.); la causalità da perdita di chance,  o mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato favorevole.
Nel caso di corruzione di un membro del Collegio Giudicante, la parte soccombente può reclamare il ristoro del danno da perdita di rilevantissima opportunità di ottenere una decisione favorevole. E’ assai probabile infatti che quel soggetto abbia concretamente condizionato il Collegio in ragione della propria autorevolezza e preparazione tecnico - giuridica (seppur asservita a finalità illecite).
La perdita di chance ha dunque una duplice natura.
Nella sua forma eziologica (lucro cessante) è un danno che incide su un bene-occasione che non esiste nel patrimonio del danneggiato, bensì si configura quale lesione futura, valutata secondo un criterio prognostico che scandaglia la certezza processuale (causale) o la reale probabilità di ottenere quell’incremento patrimoniale definitivamente perduto, a causa del comportamento illecito altrui. In tal caso l’onus probandi in capo al danneggiato consiste nella dimostrazione del nesso causale  e specificazione delle circostanze che avrebbero certamente portato ad un esito favorevole.
Nella sua forma ontologica (danno emergente) la chance è risarcibile in sé, in via autonoma dal bene finale. Costituisce una posta attuale del patrimonio, ossia un bene della vita presente, autonomo e tutelabile in sé: la possibilità di un risultato è un bene della vita autonomamente apprezzabile, purché ovviamente si tratti di una possibilità statisticamente seria. L’indagine si sposta dal piano della certezza processuale a quello della probabilità percentuale. E’ dunque possibile ritenere sempre rilevanti quei comportamenti (illeciti) che diminuiscano in modo apprezzabile le possibilità diconsecuzione di tale posta attiva. Il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. Trattandosi di pregiudizio certo che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.

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