Distinzione tra condotta omissiva e condotta commissiva colposa: quando ciò che appare facile in astratto, non lo è affatto in concreto ovvero “Aliud est dicere, aliud est facere”. Corte di Cassazione, IV sezione penale – sentenza 29 aprile 2009 n. 26020.

E’ opportuno operare una distinzione, non sempre agevole in concreto, tra condotta omissiva e condotta commissiva connotata dall’elemento soggettivo colposo: nella prima, viene violato un divieto in quanto l’agente omette la condotta dovuta( ad esempio nel caso in cui il medico rifiuta di ricoverare il paziente); nella seconda viene, al contrario, violato un comando in quanto l’agente pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente (ad esempio nel caso in cui il medico adotta una terapia errata e, quindi, omette di somministrare quella corretta ). Nel caso di condotta commissiva, dunque, il giudizio controfattuale va effettuato chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato. Va data, inoltre, adesione alla tesi, dominante in dottrina, secondo la quale, per la configurazione della cooperazione colposa (disciplinata dall’art. 113 c.p.), non è necessaria la conoscenza delle specifiche condotte né dell’identità dei partecipi ma ciò che rileva è la mera consapevolezza dell’altrui partecipazione.

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