L’imputato che condivide con i suoi complici l’identico interesse, risponde a titolo di concorso diretto ed eventuale di persone e non a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. - Corte di Cassazione, Sez. II penale - Sentenza 12 marzo 2009, n. 11071.

La rilevazione e l'analisi delle impronte papillari oggetto di indagine dattiloscopia sono tecniche di indagine collaudate, oggi assistite da raffinate tecniche informatiche, pertanto la difesa avrebbe avuto modo di controllare le procedure valendosi dell'assistenza di un proprio consulente di parte.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, anche con riferimento a tale tipo di indagini, che l'obbligo di verbalizzazione, nelle forme previste dall'art. 373 c.p.p., delle attività dì polizia giudiziaria di cui all'art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra le quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, non è sancito a pena di nullità od inutilizzabilità, essendo quindi sufficiente anche una documentazione non contestuale e in forma diversa, alla sola condizione che qualora l'atto da documentare rivesta le caratteristiche della irripetibilità, risulti con certezza l'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti.
 
E’ logicamente ineccepibile la valutazione dei giudici territoriali circa la confìgurabilità, nei confronti del L., di un concorso "diretto" e non "anomalo" nelle violenze ai danni della B., quantomeno a titolo di dolo eventuale, considerando che l'imputato, presente durante tutto lo svolgimento dei fatti, condivideva con i suoi complici l'identico interesse a superare l'ostinato ostruzionismo della donna, avendo peraltro lui stesso tentato manovre di "smarcamento" alla guida della Volvo.

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