Infortunio in ambiente scolastico: responsabile il Ministero dell’Istruzione per la gomitata di un alunno al compagno che suonava il flauto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 aprile 2009 n. 9542.

Per superare la presunzione di responsabilità, che ex art. 2048 cod. civ. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di impedire l’evento a causa della sua repentinità, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole alla produzione del danno. Nel caso di specie la latitudine della prova incombente sul Ministero deve estendersi alla dimostrazione dell’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione.
La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria, da parte dell’amministrazione attiene al merito della vicenda ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

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