Luci ed ombre nel rapporto tra frode informatica e truffa: La posizione della Suprema Corte. Corte di Cassazione – Sezioni Sesta – sentenza 26 febbraio 2009, n. 8755.

1. La fattispecie incriminatrice prevista e punita dall’art. 640 ter c.p. (frode informatica) presenta la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., dal quale, tuttavia, si differenzia in quanto l’attività fraudolenta posta in essere dal soggetto agente investe non già la persona (soggetto passivo del reato) - di cui difetta l’induzione in errore - quanto piuttosto il “sistema informatico” di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.
Il reato di frode informatica costituisce un’ipotesi specifica del delitto di truffa, con la conseguenza che per tutto quanto non specificamente previsto dall’art. 640 ter c.p., l’inquadramento della frode informatica nell’ambito della generale figura della truffa fa sì che si possano utilizzare ragionevolmente “gli schemi sinergicamente tipizzanti il reato predetto ex art. 640 c.p. ed i relativi aspetti di questo quali aggravanti specifiche della norma in parola”.

2. In materia di frode informatica ex art. 640 ter, la confiscabilità dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato di cui all’art. 322 ter c.p. - che, in virtù del disposto di cui all’art.640 quater c.p. risulta applicabile al delitto de quo - può essere esclusa nell’ipotesi in cui la circostanza aggravante dell’abuso della qualità di operatore del sistema (di cui all’art. 640 ter, comma 2, c.p.) costituisca l’unica circostanza aggravante ad effetto speciale contestata. Per converso, sempre in tema di frode informatica, la confiscabilità dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato di cui all’art.322 ter (applicabile in virtù dell’art. 640 quater c.p. al delitto de quo) non è esclusa nell’ipotesi in cui la circostanza aggravante dell’abuso della qualità di operatore del sistema  concorra con l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2,c.p. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con pretesto di esonero dal servizio militare).

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