La Cassazione ribadisce ancora una volta la sussidiarietà dell’art. 316 ter c.p. rispetto all’art. 640 bis c.p. - Corte di Cassazione, Sez. II penale - sentenza 11 dicembre 2008, n. 45845.

L'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è rapportabile a situazioni del tutto marginali, come quelle del silenzio antidoveroso e della condotta inidonea ad indurre in errore l'autore della disposizione patrimoniale. Con l'introduzione dell'art. 316 ter c.p. si è voluto perseguire anche la mera percezione sine titulo delle erogazioni, al di là delle modalità attraverso cui viene attuata la indebita percezione, in aderenza al carattere sussidiario e residuale che caratterizza detta norma rispetto all'art. 640 bis c.p..

Nell’accertare se ricorre l’art. 316 ter o 640 bis c.p., bisogna guardare alle regole formali del procedimento di concessione del contributo per cui se il contributo viene erogato in seguito alla mera presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o all’omissione di informazioni dovute, senza che rilevi che l’ente pubblico possa essere tratto in errore da tale condotta,  ricorre il reato di cui all’art. 316 ter c.p.; se invece le regole del procedimento amministrativo non prevedono che dalla presentazione della dichiarazione consegua un’automatica  erogazione del contributo da parte dell’ente pubblico e tale erogazione è dovuta all’induzione in errore circa i presupposti che lo legittimano, allora ricorre il reato di cui all’art. 640 bis c.p.

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