Il danno da perdita del rapporto parentale e la sua durata nel tempo. Corte di Cassazione, sez. III civile – sentenza 11 febbraio 2009 n°3357.

Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale subita a causa della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, deve essere liquidato tenendo conto della durata temporale del pregiudizio derivato ai congiunti per la scomparsa del proprio caro.
Il Giudice dovrà, in particolare, tener conto del fatto che nell’ipotesi di danno parentale, presumibilmente la ferita rappresentata dal decesso del congiunto rimarrà a lungo aperta, essendo irrilevante che, al momento della morte, l’aspettativa di vita del soggetto fosse inferiore rispetto a quella media a causa delle infermità che lo affliggevano.

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