“Sulla risarcibilità del danno esistenziale: l’ennesima pronuncia che fa parlare di sé”. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite 16 febbraio 2009, n. 3677.

“La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3677 del 2009, in relazione alla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c., ha stabilito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato”.

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