Bene condominiale dismesso, non è ammissibile l’uso esclusivo e stabile da parte di un solo condomino. Cassazione civile, sez. II - 6 novembre 2008, n. 26737.

L'art. 1102 cod. civ. vieta al singolo condomino di attrarre la cosa comune, anche qualora si tratti di parti dismesse e inutilizzate, nell'orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un uso particolare e l'occupazione totale e stabile e di sottrarlo in tal modo alle possibilità attuali e future di godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno, nei limiti della quota, su tutto il bene.

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