La Cassazione ribadisce che il trasferimento di risorse infragruppo integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Cassazione penale, Sez. V, 15 luglio - 22 ottobre 2008, n. 39546.

Il trasferimento di risorse “infragruppo” integra gli estremi della bancarotta fraudolenta: l’operazione di passaggio di beni tra società collegate, infatti, specialmente se in favore di un'impresa già in difficoltà economiche, deve essere qualificata come vera e propria distrazione ex articolo 216 Lf.

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