Le società miste possono gestire più di un servizio. Consiglio di Stato Sezione V, decisone del 18.9.2007.

L'art. 22 della l. n. 142 del 1990, alla lett. e), sostituita dall'art. 17, c. 58, della l. 15.5.1997, n. 127 (normativa oggi sostituita dall'art. 114 bis, c. 3, del D.P.R. n. 267 del 2000), che consente l'affidamento diretto di servizi pubblici a società miste costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio, non impone affatto che la società destinataria dell'affidamento diretto, costituita ad hoc o solo partecipata, debba necessariamente essere sorta per gestire un solo determinato servizio.

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