Diffamazione a mezzo stampa: i recenti arresti della Corte di Cassazione. Nota a Cass. Sez. I, 18 settembre 2008, n. 35646; Cass. Sez. V, 9 settembre 2008, n.34940; Cass. Sez. V, 22 luglio 2008, n. 30664; Cass. Sez. V, 25 luglio 2008, n.31392.

1) Sussistono i presupposti per l’esimente dell'esercizio putativo del diritto di critica allorquando il giornalista con adeguata serietà professionale ponga in essere il controllo circa la verità dei fatti ma resta vittima di un errore involontario sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, fermo restando il rispetto del limite della continenza entro il quale deve svolgersi il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica. Quindi, è applicabile la scriminante anche laddove il fatto narrato risulti si falso, ma il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e , dunque, l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile.

2) Il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l’immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.

3) Rispondono, rispettivamente, del delitto di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, il giornalista e il direttore responsabile di un quotidiano che riportano in un articolo delle accuse di un pentito nei confronti di un uomo politico alquanto risalenti nel tempo, senza fare alcun riferimento al fatto che, in seguito, nessuna iniziativa giudiziaria, nessuna indagine o condanna era seguita a tali affermazioni.

4) I diritti di cronaca e di critica discendono direttamente dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque - nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) - può "produrre" critica e cronaca.

5) Nella diffusione di notizie a mezzo internet, al fine di valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, il giudice deve accertare il rispetto dei parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento sia di rilevanza sociale, se sia stata fornita una informazione rispondente alla verità obiettiva e se siano state usate espressioni corrette.  

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