Esclusione da un pubblico concorso, quali oneri comporta l’impugnazione? Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 17 settembre 2008 n. 4400.

L’accertamento dell’incompletezza del contraddittorio e lo spirare, in prime cure, del termine perentorio per la sua integrazione danno luogo ad una causa estintiva del giudizio di primo grado che conduce, a mente dell’art. 34, co. 1, l. T.a.r., all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
La notificazione effettuata ai controinteressati costituisce un onere minimo imprescindibile per la corretta costituzione del rapporto processuale, imposto dall’art. 21, co. 1, l. n. 1034 cit., che deve essere assolto tempestivamente nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha specificato come sia diritto degli Stati aderenti prevedere norme di procedura la cui inosservanza possa comportare una mancata pronuncia sul merito della pretesa per difetto di giurisdizione o per mancanza di una condizione di ammissibilità, purché tali norme siano dirette a soddisfare esigenze di corretta organizzazione processuale (e quindi uno scopo legittimo) e non svuotino il diritto di accesso al giudice previsto dalla Convenzione (accertato secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità). Che è quanto accade nell’ordinamento italiano, dove l’obbligo di notificare il ricorso che introduce il giudizio amministrativo entro termini perentori, sia alla p.a. che ai soggetti controinteressati, risponde tanto ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici (aventi ad oggetto l’esercizio della funzione pubblica) quanto alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa di questi ultimi.

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