Le fotografie ottenute attraverso una condotta costituente reato non si possono pubblicare sulla stampa senza il consenso dell'interessato. Cassazione penale, Sez. V, sentenze 29 aprile 2008, n.17408.

Non sono soggette al divieto di sequestro ex art. 1 R.D.Lgs. n. 561 del 1946 (legge sulla stampa) le fotografie, già pubblicate da un periodico, ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute attraverso una condotta costituente reato ai sensi dell’art. 615 bis c.p.

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