Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, estradizione attiva, principio di specialità e rinuncia della persona estradata. Cassazione penale, Sezione unite, sentenza 29 novembre 2007 – 18 marzo 2008, n. 11971.

Le Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa avente ad oggetto l’efficacia della rinuncia manifestata dalla persona estradata alla regola della specialità, nel caso in cui il Trattato di estradizione non preveda espressamente l’operatività di un atto abdicativo dell’interessato tra le cause di derogabilità al detto principio. Peraltro, nel caso di specie, concernente i rapporti di estradizione regolati dal Trattato stipulato con gli Stati Uniti d’America, la Corte ha rilevato che quel Governo, in presenza della rinuncia dell'interessato, aveva espresso anche il suo consenso alla estradizione suppletiva, rendendo così irrilevante la suddetta questione. La Corte ha comunque precisato che, in fase esecutiva, non è comunque consentito dedurre la carenza di una condizione di procedibilità, qual è l’estradizione suppletiva, in quanto incidente non sull’esistenza della decisione ma soltanto sulla sua validità, che non ne impedisce, dunque, una volta formato il giudicato, l’esecutività.

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