L’efficacia novativa della transazione: le reciproche concessioni, le rinunce e i dolci rimpianti. Corte di Cassazione – Sezione III – sentenza del 25 febbraio 2008, n. 4714.

Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata od altri aspetti del rapporto, stabilendo fra l'altro la data del rilascio dell'immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento, il nuovo rapporto che si viene ad instaurare per effetto dell'accordo transattivo, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nell'accordo medesimo, restando sottratto alla speciale disciplina che regola la materia delle locazioni, fra cui la legge n. 392 del 1978 sull'equo canone.

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