Sui termini per impugnare in caso di giudizi negativi su prove pratiche o orali. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 4 marzo 2008 n. 862.

Nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. Tale regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice.

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