Art. 2059: La Cassazione continua nella selezione dei beni di rango costituzionale. Nota a Corte di Cassazione, sezione III civile – sentenza 12 febbraio 2008, n.3284.

1) Il diritto alla salute, o latu sensu biologico,di cui all’art.32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, cosicché sono diverse le rispettive domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
2) Lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso.
3) Né la serenità né la sicurezza costituiscono, in sè stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

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