La liquidazione del danno biologico iure successionis nel caso di morte del danneggiato per cause naturali nelle more del giudizio – Cassazione – Sezione III civile – sentenza 30 gennaio 2008, n. 2106.

L’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva qualora, al momento della liquidazione del danno, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito.

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