Sui criteri di nomina della Commissione giudicatrice e sulla legittimità di una Commissione”mista”. TAR Lazio - Roma, sez. III TER, sentenza 4 febbraio 2008 n. 905.

Il disposto di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici in rapporto di specialità con la previsione dell’art. 3 L. 241/90, non richiede la motivazione e neppure una giustificazione preventiva della scelta dei componenti della commissione giudicatrice, ma impone che i soggetti selezionati, nella differente veste di presidente e di commissari, posseggano i requisiti prescritti.
La composizione promiscua della commissione non appare preclusa dalla littera legis, di cui all’art. 84, VIII co.°che utilizza la declinazione al plurale solamente perché, nella sua previsione generale ed astratta, deve ricomprendere anche l’ipotesi in cui tutti i commissari diversi dal presidente debbano essere selezionati all’esterno dell’organico della Stazione appaltante, ed anzi appare conforme alla ratio legis.

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