La Cassazione torna sul danno da perdita del congiunto. Cassazione – Sezione III civile – 17 gennaio 2008, n. 870.

1) In materia di risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, occorre distinguere il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso va esclusa la configurabilità del danno biologico in quanto la mrte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita; deve ammettersi, viceversa, nel secondo caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e che determina l’acquisizione nel patrimonio del de cuius  di una posta attiva trasmissibile agli eredi.
2) La prova del danno patrimoniale da perdita di aiuti economici futuri è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, adeguandoli alle peculiarità della fattispecie.
Essa è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto si possa ritenere che la vittima avrebbe destinato una parte del proprio reddito futuro alle necessità dei congiunti (nel caso di specie i genitori) o avrebbe, comunque, apportato agli stessi utilità economiche, pur senza che ne avessero bisogno. La circostanza che i congiunti in atto godano di fonti di reddito tali da rendere inutile ogni contributo della vittima non rileva, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere che mancheranno mutamenti nel corso degli anni.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso