Alcune questioni in tema di responsabilità da circolazione di veicoli. Cassazione – Sezione III civile – sentenza 17 dicembre 2007, n. 26537.

1. Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella di cui all'art. 2050 c.c.), né l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato.

2. In caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle presunzioni dettate dall'art. 2054 comma primo e secondo cod. civ., mentre tale risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.

3. La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà  può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.

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