Sottrazione di beni sottoposti a sequestro e concorso apparente di norme. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 15 gennaio 2008, n. 2168.

Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 cod. str. risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma della stessa disposizione, sia del reato previsto dall'art. 334 c.p. (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), considerato che tale utilizzazione del bene presuppone - di norma - la sottrazione dello stesso al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell'elemento soggettivo, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo.
Se a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona, il custode sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 334/1 c.p., qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero del reato di cui all'art. 335 c.p. se abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro; il proprietario-custode risponderà del reato di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p. o, in caso di mera colpa, di quello di cui all'art. 335 c.p..
Il terzo (non proprietario né custode) che circoli con il veicolo sequestrato risponde del solo illecito amministrativo, a meno che non abbia concorso nella sottrazione del bene, nel qual caso deve rispondere, quale extraneus, a titolo appunto di concorso nel reato posto in essere dal soggetto qualificato.

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