La costituzione dell’amministrazione non sana, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., il difetto di notifica del ricorso introduttivo. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2008 n. 24.

Va dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 11 L. 260/1959 e 10 L. 103/1979, il ricorso notificato presso la sede dell’ Amministrazione evocata in giudizio e non presso l’ ufficio dell’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’ Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Né, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., può ricondursi effetto sanante del difetto di notifica all’avvenuta costituzione dell’Amministrazione nell’appello avverso la precedente ordinanza cautelare, essendo tale fase processuale limitata alla sola adozione di misure cautelari, che come tale ha carattere incidentale ed eventuale e si configura del tutto distinta dal giudizio di merito pendente avanti al T.A.R., con la conseguenza che la presenza dell’ Avvocatura dello Stato in sede di impugnazione non ha effetto sanante della mancata notifica dell’ atto introduttivo del giudizio all’ organo e nel luogo indicati dagli artt. 11 della legge n. 260/1959 e 10 della legge n. 103/1979.

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