Il diritto di prelazione e riscatto del conduttore nel caso di vendita in blocco. Cassazione – Sezione III – sentenza 6 dicembre 2007, n. 25465.

In caso di vendita in blocco o di vendita cumulativa di aree adibite ad uso diverso dall’abitazione, il diritto di prelazione e riscatto, di cui agli artt. 38 e 39 l. n. 392 del 1978, non spetta al conduttore della singola unità immobiliare, facente parte del compendio oggetto della vendita, soltanto nel caso in cui risulti accertato, in concreto ed in base a fattori di carattere oggettivo, che i vari beni sono stati considerati strutturalmente e funzionalmente coordinati tra loro, così da costituire un “unicum”, ovvero un’entità patrimoniale diversa dalle singole componenti. È ovvio che tale unità strutturale e funzionale debba rispettivamente sussistere al momento della denuntiatio o della vendita, perché è in tali momenti che nasce e diventa operativo il diritto di prelazione o quello di riscatto.

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