Coefficiente soggettivo della diffamazione: sufficit il dolo generico. Cassazione penale, sez. V, sentenza 12 dicembre 2007, n. 46299.

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione, non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà dell'agente di adoperare espressioni offensive, con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare per l'altrui reputazione.

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