Cessione di credito e dovere di informazione del debitore ceduto. Cassazione – Sezione I civile – sentenza 18 dicembre 2007, n. 26664.

Un credito non può essere individuato, né la sua cessione fatta oggetto di notifica o di accettazione senza riferimento al suo titolo. Deve escludersi che la diligenza, che la legge impone al debitore solo nell'adempimento della prestazione, possa essere estesa sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere. Nella logica degli interessi contrapposti, che governa i rapporti obbligatori, la diligenza del preteso debitore, che neghi di essere tale, non può spingersi infatti sino al punto di farsi carico delle ragioni insoddisfatte (derivanti dal rapporto di cessione) del suo creditore, che si supponga ignaro del fondamento delle sue stesse pretese.

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