IV. Affermata la responsabilità contrattuale della banca per pagamento di un assegno a persona non legittimata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 26 giugno 2007, n. 14712.

La Corte d’appello di Roma ha condannato con sentenza del 2003 la Banca (OMISSIS) (BA) a risarcire Banca (OMISSIS)per avere BA accreditato in favore di soggetti non legittimati alcuni assegni di traenza muniti di clausola di non trasferibilità, in violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/33. La sentenza affermava la natura contrattuale della responsabilità di BA in ordine all’identificazione dei titoli presentati per l’incasso, operando la banca negoziatrice anche come sostituta della banca trattaria, con la conseguente prescrizione della relativa azione nel termine decennale ex art. 2946 cc., e non già nel termine quinquiennale proprio dell’azione aquiliana. Avverso tale decisione sono stati proposti ricorsi per Cassazione, in seguito rimessi alle SS.UU. della suprema Corte, allo scopo di comporre il contrasto giurisprudenziale manifestatosi proprio in ordine alla natura della responsabilità della banca girataria.
Le SS.UU. hanno rigettato i ricorsi, ritenendo conformi a diritto le conclusioni della Corte territoriale in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della banca girataria, pur diversamente argomentando sulla questione oggetto dell’intervento nomofilattico.
Nella sentenza de qua, affrontando il nodo giuridico del ricorso, le SS.UU. affermano che la banca girataria è responsabile contrattualmente del pagamento a soggetto non legittimato all’incasso, non in quanto operi come mandataria della banca trattaria, ma perché inadempiente rispetto ad un obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione dei titoli di credito che con la banca entrano in contatto. La responsabilità contrattuale della banca girataria sussiste dunque non sulla base di un rapporto negoziale tra le parti, ma sulla base di un “contatto sociale” che ingenera un affidamento sulla banca da parte di tutti i soggetti interessati alla regolarità della circolazione dei titoli di credito; affidamento giustificato, oltrechè dalla funzione svolta dalla banca ed assegnatale dalla legge, anche sulla base del riconosciuto possesso di efficaci strumenti e qualificate competenze, tali da creare un obbligo professionale specifico, volontariamente assunto e preesistente al pagamento dell’assegno.

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