La sussistenza di una responsabilità per “culpa in eligendo” in capo al committente non può desumersi in re ipsa dalla verificazione del danno. Cassazione – Sezione III civile – 3 dicembre 2007, n. 25173.

Al fine di ritenere configurabile una responsabilità del condominio per culpa in eligendo in relazione ai danni provocati alla proprietà individuale del condomino dall’impresa appaltatrice scelta per l’esecuzione di lavori condominiali, non è sufficiente desumere ex post l’erroneità della scelta dal verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto dell’appalto.

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