Affermata la responsabilità contrattuale della banca per pagamento di un assegno a persona non legittimata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 26 giugno 2007, n. 14712.

L’art. 43 l. assegni  stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate. Le girate apposte in violazione della clausola di non trasferibilità si hanno per non scritte e l'eventuale cancellazione della clausola per non avvenuta. Inoltre colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento essendo noto che l'espressione “colui che paga", adoperata dalla norma in esame, va intesa in senso ampio. Infatti essa si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa banca cui l’assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione. Ciò posto alla responsabilità di cui si discute deve essere senz'altro riconosciuta natura contrattuale, benché non sia necessario a tal fine postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l'obbligazione cartolare di pagamento e la relativa azione per il risarcimento soggiace al termine di prescrizione ordinaria.

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