Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in quella di responsabilità contrattuale, la prova del danno grava sul danneggiato. Cassazione – Sezione I civile – sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140.

1. Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.

2. La norma di cui all’art. 1226 c.c. attiene esclusivamente alla liquidazione equitativa di un danno che sia stato già provato, e non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non ne sia stata provata l'esistenza. Infatti, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della responsabilità del debitore o la mancata dell’esistenza del danno.

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