Situazioni giuridiche “nuove” e giudizio di ottemperanza. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 novembre 2007 n. 5842.

Come noto l’oggetto del giudizio di ottemperanza è caratterizzato dalla puntuale verifica da parte del giudice circa l’esatto adempimento da parte della P.A. dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Tanto statuito, la verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Questo porta il giudice dell’ottemperanza a compiere una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum – causa petendi – motivi – decisum". Pertanto, in tale sede non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire.

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