La perdita del diritto alla sessualità costituisce un danno esistenziale. Cassazione – sezione III civile – 2 febbraio 2007 n. 2311.

La perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore.

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