Principio di colpevolezza ed art. 609 sexies c.p.: una convivenza difficile. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2007 n. 322.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 609-sexies del Cp che conterrebbe, in deroga ai principi generali in materia di dolo e di errore (per quanto riguarda sia gli elementi essenziali del reato sia le circostanze aggravanti), una presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'età della persona offesa contrastante con il principio di colpevolezza, perché il giudice rimettente, dopo aver svolto corrette premesse argomentative, ha formulato un petitum privo della necessaria conseguenzialità logico-giuridica, avendo richiesto l'eliminazione della disposizione con l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore, di cui agli articoli 43 e 47 del Cp e con l'ulteriore conseguenza che l'età infraquattordicenne dovrebbe rientrare nella componente rappresentativa del dolo, mentre l'errore su di essa scuserebbe anche se colposo, non essendo prevista, per i delitti sessuali dianzi indicati, la punibilità a titolo di colpa. La norma censurata potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età.

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