Cenni critici in tema di responsabilita' del direttore del quotidiano per un articolo diffamatorio anonimo. Nota a Cassazione pen. 23 ottobre 2012, n. 41249 (di Flavia Zarba).

Stampa - diffamazione - spiccata capacità a delinquere - gravità dei fatti - detenzione - legittimità.

La detenzione costituisce un'ipotesi eccezionale nei casi di diffamazione, ma pur sempre prevista quando si è di fronte a condotte lesive di diritti fondamentali e ad una spiccata capacità a delinquere.

 

Stampa - deliberata pubblicazione di notizia falsa e diffamatoria – diffamazione.

Non può ammettersi l'esistenza di una lecita attività lavorativa che abbia, come inevitabili prodotti naturali, fatti lesivi di diritti fondamentali dei cittadini. In particolare, perfettamente è stata inquadrata la condotta diffamatoria nella condotta del direttore di un giornale che, nell'esercizio del suo diritto di guidare la redazione, in tutta autonomia, non solo ha manifestato assoluta indifferenza rispetto al dovere professionale di sanare la violazione della libertà, ma ha dato spazio, nel quotidiano del giorno successivo, ad un prosieguo della campagna di offuscamento dell'immagine dei soggetti, a vario titolo, intervenuti nella vicenda. Al direttore è riconducibile la responsabilità per il reato di diffamazione non quale autore, ma quale direttore che, nell'esercizio del suo potere-dovere di guida dell'indirizzo politico culturale informativo del quotidiano da lui diretto, ha indubbiamente partecipato alla deliberata pubblicazione della notizia falsa e diffamatoria.


Reati contro l'onore - diffamazione a mezzo stampa - articolo firmato con pseudonimo non identificabile - responsabilità del direttore del giornale - natura giuridica - concorso nella diffamazione commessa da soggetto ignoto - configurabilità.

La pubblicazione di un articolo diffamatorio firmato dall'autore con pseudonimo non identificabile è attribuibile al direttore responsabile del giornale, che con consapevolezza e volontà ne abbia disposto la pubblicazione, a titolo di concorso ex articolo 110 del Cp con soggetto ignoto, e non ex articolo 57 del codice penale.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso