Le Sezioni unite si pronunciano sui rapporti tra ricettazione, incauto acquisto e illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 35/2005. Nota a Cassazione pen. sez. un. 8 giugno 2008, n. 22225 (di Simone Farina)

Non può configurarsi una responsabilità penale, nemmeno a titolo di ricettazione, per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale: tale condotta è sanzionabile solo amministrativamente in forza della norma speciale di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n.80, nel testo successivamente modificato dalla legge 23 Luglio 2009 n. 99.

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