Nel caso di dichiarazione di inagibilità dell'immobile, il recesso anticipato del conduttore viene sempre giustificato. Cassazione – sezione III civile – 30 ottobre 2007, n. 22886.

1. L’articolo 1580 c.c permette al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto per vizi della cosa che mettono in pericolo la salute, anche quando i vizi gli fossero noti al momento della conclusione del contratto. In questo caso, infatti, la presunta accettazione dei vizi  è del tutto irrilevante non potendo le parti derogare con i loro accordi alle disposizioni imperative di legge quali sono le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici.
2. L’impossibilità giuridica (derivante da un vizio) di esercitare nell'immobile oggetto della locazione, l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso, si traduce in una causa di nullità del contratto di locazione per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346-1418 c.c..

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