Preliminare di vendita di cosa altrui: “L’atto traslativo della proprietà della res in capo al promissario acquirente può essere posto in essere anche dal terzo proprietario.”. Cassazione civile, Sez. II, sentenza 10 giugno 2010 n. 13987.

In tema di contratto preliminare di vendita di cosa altrui, il promissario acquirente non può esigere che il trasferimento della proprietà (o, nel caso di specie, dell’usufrutto) della res gli venga procurato necessariamente in seguito all’acquisto della stessa da parte del promittente venditore, potendo quest’ultimo in alternativa adoperarsi affinché, entro e non oltre la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, il terzo proprietario alieni il bene al compratore.

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