Edilizia e Urbanistica. Nozione di pertinenza urbanistica. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2007 n. 5515.

Il fatto che il territorio del Comune sia assoggettato a vincoli di carattere paesistico, comporta l'inapplicabilità della procedura cosiddetta di denuncia dell’inizio dell'attività, sempre che si dimostri l'esistenza di uno specifico vincolo gravante sull'immobile oggetto dell'intervento. Pertanto, il giudizio sulla assoggettabilità o meno dell'intervento in questione al regime concessorio deve essere condotto alla stregua della natura dell'opera ed in particolare sulla riconducibilità della stessa alla nozione di pertinenza, che l'articolo 7 d.l. 23 gennaio 1982 numero 9, convertito in legge 25 marzo 1982 numero 94 assoggetta al regime autorizzatorio. La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità proprie che la distinguono da quella civilistica, dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale in modo da evitare il cosiddetto “carico urbanistico”. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio giudicante, la sopraelevazione del muro di cinta, realizzato per sostituire la barriera metallica preesistente e quindi per conferire una migliore protezione alla proprietà, senza alterare l’altezza complessiva della recinzione medesima, non solo conferma il già acquisito vincolo pertinenziale ma rappresenta un intervento modesto che non viene ad incidere sul carico urbanistico.

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