Il terzo, il quale abbia omesso di chiedere al (falso) rappresentante l’esibizione della procura stipulata in forma scritta, non può invocare il principio dell’apparenza giuridica. Cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 aprile 2010, n. 9505.

In tema di mandato con rappresentanza alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare non è invocabile il principio dell’apparenza del diritto, qualora la procura a stipulare il negozio ovvero la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator non presentino il requisito della forma scritta.
Infatti, per il contratto preliminare avente ad oggetto un bene immobile tale onere formale è giustificato dall’art. 1350 cc, dal momento che la forma del contratto preliminare è la medesima stabilita per il negozio definitivo (art. 1351 cc), mentre per la ratifica dell’anzidetto contratto tale requisito è imposto dall’art. 1399 cc.

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